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Chi Siamo

Lo Statuto della Società

Titolo I

Articolo 1

Costituzione

E` costituita, nel rispetto delle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, una società unipersonale a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico, denominata “CASTELBUONO AMBIENTE s.r.l.” il cui capitale è di esclusiva proprietà del Comune di Castelbuono.

La società svolge le attività di cui all’art.4 del presente statuto utilizzando le modalità dell’affidamento diretto “in house” ai sensi degli artt.113 e 113 bis del T.U.E.L. come modificati ed integrati rispettivamente dall’art.23 bis comma 11 del D.L. 112/2008, aggiunto dalla legge di conversione n.133/2008 dall’art.35 comma 15 della legge 448/2001 e successiva,mente abrogato dall’art.14 comma 2 del D.L.269/2003 convertito con modificazione dalla legge 326/2003 nell’interesse del socio pubblico che detiene interamente il capitale sociale.

Articolo 2

Sede

La sede legale della società è nel Comune di Castelbuono e nell’indirizzo risultante dall’iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell’art.111 delle disposizioni attuative del Codice Civile.

Il domicilio del socio per quanto riguarda i rapporti con la società è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Articolo 3

Indirizzi e Controlli

La società manterrà la partecipazione del capitale sociale interamente in capo al socio Comune di Castelbuono.

La società realizza altre attività a favore dell’ente locale proprietario.

In aggiunta alle convocazioni del socio previste dalla legge, l’amministratore unico relazionerà al socio sulla pianificazione delle attività e sull’attività svolta, ovvero:

– trasmette il Piano Operativo annuale di sviluppo della società per l’anno successivo. Il Piano Operativo è costruito sulla base degli indirizzi e obiettivi forniti dal socio che propone eventuali variazioni o emendamenti; il Piano Operativo sarà illustrato al socio e successivamente approvato entro il 30 ottobre

-trasmette la relazione illustrativa sull’andamento della gestione della società nel primo semestre d’esercizio, per un raffronto con i dati previsionali. Il socio può richiedere eventuali azioni correttive da intraprendere nei periodi successivi.

-con cadenza trimestrale l’amministratore unico relazionerà alla Giunta Comunale e con cadenza semestrale al Consiglio Comunale circa l’andamento della società.

Ogni qualvolta richiesto dal Sindaco il Presidente del consiglio di amministrazione o l’amministratore unico parteciperà, tra l’altro, con funzioni referenti, alla seduta del Consiglio Comunale del comune socio

Tutti i documenti inviati dalla società all’amministrazione comunale saranno

disponibili e visionabili presso la Segreteria da parte di tutti i consiglieri comunali.

L’ente locale titolare del capitale sociale esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Articolo 4

Oggetto sociale

La società ha per oggetto la gestione di servizi di pubblica utilità nel settore dell’igiene ambientale, manutenzione stradale degli immobili e dei servizi a rete di tutto il territorio a partire dallo spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani prodotti nel Comune di Castelbuono.

In particolare la società può svolgere:

a) la gestione del servizio pubblico di raccolta “porta a porta”, differenziata, dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, ed il relativo spazzamento manuale della strade, il tutto secondo quanto stabilito nel Piano di Intervento;

b) la gestione del servizio pubblico di smaltimento ed innocuizzazione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, mediante il conferimento in impianti autorizzati;

c) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti di cogenerazione (energia elettrica ed energia termica) e di reti di teleriscaldamento e manutenzione delle reti elettriche sia negli immobili comunali che nell’illuminazione pubblica;

d) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di infrastrutture ed altre opere ed impianti di interesse pubblico, inerenti la gestione e la salvaguardia ambientale e comunque a valenza ecologica ed ambientale;

e) l’elaborazione di progetti e attività per ridurre i consumi energetici, per incentivare lo sviluppo di energie rinnovabili e la realizzazione e/o gestione di interventi nel campo dei servizi energetici anche con l’ausilio degli asinelli;

f) le attività di autotrasporto al fine di adempiere agli scopi societari;

g) servizi strumentali e/o complementari a quelli di igiene urbana finalizzati alla tutela del suolo, del sottosuolo, dell’acqua e dell’aria;

h) la gestione degli altri servizi pubblici connessi all’igiene del territorio e dell’abitato quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

– pulizia del suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio;

– raccolta e smaltimento di rifiuti di lavorazioni industriali od artigianali;

– innaffiamento delle strade;

– cura delle aree e giardini destinati a verde pubblico e delle aree cimiteriali;

– pulitura delle cunette, delle caditoie e dei tombini stradali sia in ambito urbano sia in ambito extraurbano;

– gestione e manutenzione dei bagni pubblici

– pulitura dei muri e delle colonne dai manifesti affissi fuori tabella da iscrizioni e simili;

– lavaggio di piazze e marciapiedi;

– servizio sgombero dei suoli pubblici da rifiuti abbandonati;

– derattizzazione, demuscazione e dezanzarizzazione;

– recupero, trasporto e distruzione di animali e carni dichiarate da distruggere;

– pulizia e lavaggio dei mercati e delle aree interessate da pubbliche manifestazioni;

– pulizia ordinaria dei locali comunali.

r) la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione di cimiteri ad uso civile ed animale, compresa la gestione di tutti i servizi cimiteriali previsti nel Regolamento Comunale per la gestione dei Servizi di Polizia Mortuaria.

L’attività della società deve essere uniformata ai criteri della trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità. L’esercizio di attività non costituenti esercizio pubblico locale di rilevanza economica potrà essere svolta previa comunicazione ed espressa approvazione del socio che esercita il controllo analogo, in conformità con quanto previsto nel presente Statuto, il quale provvederà ad accertare se ciò possa provocare pregiudizio alla Società.

Inoltre, la Società potrà sostenere progetti e/o iniziative che abbiano per scopo prevalente la diffusione di cultura e comportamenti ecocompatibili.

La Società svolge le attività di cui all’oggetto sociale nel rispetto delle norme vigenti e in conformità agli indirizzi strategici ed operativi definiti dal Comune di Castelbuono.

Resta fermo che al Comune di Castelbuono, nell’ambito delle competenze attribuite dalle leggi comunitarie, ordinarie e dalle leggi regionali, è attribuita l’attività di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo dell’intero ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani sul territorio comunale.

Il Comune di Castelbuono potrà inviare, in qualsiasi momento, atti di indirizzo vincolanti per la società ovvero linee di indirizzo al fine di garantire la massima efficienza ed economicità della Società, le strategie e le politiche aziendali anche nei settori riguardanti la manutenzione delle strade degli

immobili e i servizi a rete.

La Società può altresì:

– svolgere qualsiasi altro servizio pubblico locale che il socio intenda affidare con apposita convenzione;

-provvedere, in quanto attività strumentale a quella principale, anche in collaborazione con altri soggetti, imprese o istituti di ricerca, a studi, iniziative, ricerche al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie dei settori, ivi compresa la formazione professionale a favore del socio.

La società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati.

La società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell’oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nonché ogni ulteriore attività utile ai propri fini.

La società può assumere partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e in ogni caso in altri soggetti giuridici aventi oggetto o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri, purché siano rispettati i principi di cui all’art. 3 del presente statuto.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l’oggetto sociale, ivi compresa

la facoltà di concedere garanzie.

Articolo 5

Durata

La durata della Società è fissata in anni 30 (trenta) e comunque fino alla data del 31 dicembre 2045.

La Società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell’Assembla o per il verificarsi delle altre cause previste dalla legge.

T ITOLO II

Articolo 6

Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte mediante conferimento di tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica.

La quota di partecipazione del Comune di Castelbuono non potrà essere inferiore al 100% del capitale sociale, pertanto, non produce effetto nei confronti della società, il trasferimento di quote a soggetti diversi dal socio unico Comune di Castelbuono.

Articolo 7

Aumenti o diminuzioni del capitale sociale

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell’assemblea alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia, delle leggi vigenti in materia e del presente Statuto, e fatta salva in ogni caso la condizione di cui all’art. 6,

comma 2.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica. Il socio, in conformità alle norme di legge in vigore, potrà effettuare finanziamenti alla società che salvo diverse pattuizioni saranno considerati mutui infruttiferi di ogni interesse e remunerazione.

Articolo 8

Affidamento “in house”

Nel rispetto dei presupposti di cui agli artt.113 e 113 bis del TUEL e s.m.i. trattandosi di società a partecipazione pubblica totalitaria:

a) l’attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte del Comune di Castelbuono è prevista in atti attraverso lo Statuto Sociale, il Contratto di Servizio, la Carta dei Servizi approvati dal Consiglio comunale e l’Assemblea dei Soci;

b) la società è dotata di strumenti di programmazione, controllo e coinvolgimento del socio, così come previsto nel presente Statuto e nel contratto di servizio.

Ai fini della concreta attuazione dei presupposti dell’affidamento in house, sussistono:

a) gli indirizzi in atti, come da Statuto e Contratto di Servizio, poi trasferiti nella Carta dei Servizi;

b) la vigilanza attraverso la nomina, da parte dell’Assemblea o dell’Ente che svolge il controllo, dell’amministratore unico e dell’organo di controllo attraverso una nomina effettuata seguendo una procedura di evidenza pubblica;

c) i controlli da effettuarsi come da Contratto di Servizio e da regolamento sul Controllo Analogo;

d) gli strumenti di programmazione, controllo e reporting e quindi i coinvolgimenti del socio come da Statuto e da contratto di servizio, per la gestione ed il controllo della società, per il tramite del legale rappresentante.

In relazione agli strumenti programmatici e di controllo, la società appronterà:

a) il bilancio di previsione annuale che dovrà essere approvato dall’assemblea da approntarsi entro il mese di novembre dell’esercizio precedente; detto bilancio sarà articolato in modo tale da consentire il controllo di gestione nel seguito indicato;

b) un controllo di gestione con frequenza minimale trimestrale, a livello di conto economico per singolo esercizio, e relativa analisi degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione annuale;

c) un report riferito ai problemi, proposte, progressi, piani di azione (sino al prossimo report), particolarmente incentrato sugli obiettivi qualitativi (di efficienza) e quantitativi (di efficacia) di piano.

In relazione al coinvolgimento dell’Ente, sarà cura dell’Amministratore Unico sottoporre i succitati strumenti di programmazione, controllo e reporting, al legale rappresentante del socio per la loro approvazione.

Quanto sopra per consentire le seguenti condizioni:

1.concreta attuazione degli indirizzi, programmazione, vigilanza e controllo da parte dell’ente/i con la riserva di ogni ulteriore adeguamento in base alle leggi;

2.integrazione evidente con le previsioni dello Statuto, del Contratto di

Servizio e della Carta dei Servizi.

TITOLO III

Articolo 9

Organi della Società

Sono organi della società:

– L’Assemblea;

– L’ Amministratore Unico;

– Revisore unico o Collegio Sindacale.

Articolo 10

Assemblea

L’assemblea decide sulle materie di competenza riservate dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti riconducibili alla logica del controllo analogo e su quelli che la maggioranza degli amministratori vorrà sottoporre alla sua approvazione.

In particolare sono riservate alla competenza esclusiva dell’Assemblea:

a)l’approvazione del bilancio di esercizio e la destinazione del risultato d’esercizio;

b)la struttura dell’organo amministrativo e la nomina dell’amministratore/i e del Presidente;

c)l’approvazione degli atti di indirizzo annuali per la gestione della società elaborati dagli amministratori nominati;

d)la determinazione del compenso agli organi amministrativi;

e)la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore Unico;

f)le decisioni in merito alla assunzione di prestiti il cui importo sia superiore del 5% del budget annuale di previsione autorizzato;

g)la pianificazione di investimenti e attività operative connesse alla gestione;

h)le decisioni relative ad operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio;

i)la trasformazione;

j)le decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell’art. 2487, 1° comma del codice civile;

k)l’assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

l)l’aumento o la diminuzione del capitale sociale;

m)l’alienazione di beni immobili disponibili di proprietà della società;

n)l’acquisizione/dismissione di partecipazioni in altre società, nonché la costituzione e la partecipazione a società e consorzi e la loro successiva dismissione;

o)la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società.

Sono subordinate alla preventiva approvazione del Consiglio Comunale le decisioni in merito all’alienazione di beni immobili, all’acquisizione o dismissione di partecipazioni in altre società, alla modifica dell’atto costitutivo

e dello statuto, all’aumento o diminuzione del capitale sociale e allo scioglimento anticipato della società di cui all’art. 5, comma 2.

Ogni decisione dell’assemblea è subordinata alla preventiva informazione del Consiglio Comunale da parte del socio almeno quindici giorni prima che la decisione venga assunta.

Articolo 11

Convocazione dell’Assemblea

L’assemblea deve essere convocata dall’organo amministrativo presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio del Comune socio, mediante avviso contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo di convocazione.

L’amministratore unico deve convocare senza ritardo l’assemblea quando n’è fatta domanda scritta dall’ente locale; nella domanda devono essere indicati gli oggetti da trattare.

La convocazione dell’assemblea può essere effettuata mediante avviso comunicato al socio, a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi, con mezzi (raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica) che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

Oltre alle convocazioni previste dalla legge e dal presente statuto, l’assemblea è convocata dall’amministratore unico:

?entro la fine del mese di dicembre per l’illustrazione del Piano Operativo Annuale di sviluppo della società;

?entro la fine del mese di gennaio per l’approvazione del Piano

Operativo Annuale di sviluppo della società;

?entro la fine del mese di settembre di ciascun anno, per la presentazione da parte dell’amministratore unico della relazione illustrativa sullo stato patrimoniale e sul conto economico della società relativi al primo semestre d’esercizio, unitamente alla relazione sullo stato di attuazione del piano annuale di sviluppo della società.

Articolo 12

Svolgimento dell’assemblea

L’assemblea è presieduta dall’Amministratore unico, in sua assenza da persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell’assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 13

Deleghe

Il Socio può farsi rappresentare per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

La rappresentanza è conferita a componenti degli organi di governo del socio.

Articolo 14

Verbale dell’assemblea

Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal

presidente o dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell’assemblea e, anche in allegato, l’identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta del socio, le dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno.

Il verbale dell’assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni del socio.

Articolo 15

Organo Amministrativo

La società è amministrata da un Amministratore Unico nominato dall’Assemblea tra persone che abbiano comprovata capacità tecnica ed esperienza nella gestione aziendale di società con il medesimo oggetto sociale

Per Organo Amministrativo si intende l’Amministratore Unico, cui è affidata l’amministrazione.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all’articolo 2390 c.c.

Articolo 16

Durata della carica, revoca, cessazione

L’amministratore resta in carica fino all’approvazione del bilancio d’esercizio dell’anno in cui scade il mandato del Sindaco e potrà essere rinominato, fatta salva la capacità dell’assemblea di stabilire, in sede di nomina, un termine inferiore diverso.

Nella nomina degli amministratori è garantito in rispetto della normativa

vigente riguardo l’incompatibilità con cariche pubbliche nel Comune socio.

La revoca o la sostituzione dei consiglieri è di esclusiva spettanza dell’Assemblea dei soci, e può avvenire anche prima della scadenza naturale del mandato, liberando entrambe le parti dai reciproci vincoli a partire dall’avvenuta sostituzione, salvo la corresponsione dell’indennità di cui all’art. 21.

Articolo 17

Poteri e obblighi dell’organo amministrativo

L’organo amministrativo ha tutti i poteri per l’amministrazione della società, salvo quelli espressamente attribuiti all’assemblea.

In ottemperanza all’obiettivo di garantire un congruo indirizzo, monitoraggio e controllo da parte dell’assemblea, l’organo amministrativo provvederà all’adempimento di quanto previsto all’articolo 3 comma 3 del presente statuto.

Articolo 18

Rappresentanza

La rappresentanza della società spetta all’Amministratore Unico.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 19

Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L’assemblea assegna agli amministratori un’indennità annuale in misura fissa, e/o un compenso proporzionale ai risultati prefissati per l’esercizio.

Articolo 20

Revisore Unico

Il controllo legale dei conti è svolto da un Revisore Unico, fatto salvo quanto previsto all’art. 2477 c.c.

Il Revisore Unico deve essere iscritto al registro dei Revisori legali.

La durata dell’incarico è pari a tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico. Il compenso è determinato dall’assemblea all’atto della nomina, per l’intero periodo della durata dell’ufficio.

Per la revoca dell’incarico, cause d’ineleggibilità e di decadenza, si applicano le norme di legge.

Articolo 21

Collegio Sindacale

Qualora ne sussista l’obbligo ai sensi di legge, la gestione della società sarà verificata dal Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall’Assemblea, in occasione della nomina dello stesso collegio.

Nei casi di nomina, tutti i sindaci devono essere revisori, iscritti nel registro dei Revisori legali.

I sindaci sono nominati dal socio. Essi restano in carica per tre esercizi e

scadono alla data della decisione dell’Assemblea d’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il compenso dei sindaci è determinato dall’assemblea all’atto della nomina, per l’intero periodo della durata del loro ufficio.

Articolo 22

Cause di ineleggibilità e di decadenza

Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall’ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2399 c.c.

Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell’articolo 2399 c.c.

Articolo 23

Cessazione dalla carica

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dell’assemblea. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l’interessato.

In caso di morte, di rinunzia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione del socio per l’integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell’organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Articolo 24

Competenze e doveri del Collegio Sindacale

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 – bis c.c.. Se deliberato dall’assemblea, il collegio sindacale può anche svolgere le funzioni di controllo contabile.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee, alle adunanze del consiglio d’amministrazione.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO III

Articolo 25

Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotte le eventuali perdite di precedenti esercizi, saranno così destinati:

– almeno il 5,0% (cinque per cento) a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale;

– in considerazione della attività svolta dalla società, la restante parte sarà accantonata in apposita riserva, salvo che l’assemblea deliberi di destinarla alla distribuzione a favore del socio.

Articolo 26

CONTROLLO ANALOGO

Spettano esclusivamente all’Ente Locale socio, i seguenti poteri;

a) Potere di direzione e controllo sulle modalità e condizioni di erogazione dei servizi, nonché circa la gestione della società stessa;

b) Elaborazione e modifica degli “schemi tipo” di contratto di servizio/convenzione di gestione;

c) Approvazione di piani strategici e finanziari della gestione societaria;

d) Controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell’efficacia, efficienza ed economicità, disponendo a riguardo altresì di poteri di supervisione, coordinamento, ispettivi concreti presso la sede sociale e di informazione;

e) Controllo e approvazione sui conti annuali della Società con obbligatoria rendicontazione contabile trimestrale da parte di quest’ultima.

Nel rispetto della normativa vigente, il socio effettua un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi con la modalità previste dal presente Statuto e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore e della normativa comunitaria e nazionale.

Anche al fine di ottemperare all’obiettivo di un congruo monitoraggio e controllo, l’organo amministrativo predispone ed invia al Socio Unico che effettua il controllo analogo:

a) entro il 30 novembre di ogni anno, il piano previsionale annuale e triennale delle attività, contenente il piano industriale, il piano economico e finanziario di breve e di lungo periodo. Tale piano previsionale, conformemente a quanto stabilito dal presente Statuto, dovrà essere approvato dall’Assemblea la quale potrà fornire linee guida e di indirizzo,

b) le eventuali proposte di modifiche statuarie;

c) una relazione trimestrale contenente gli elementi gestionali, economici, patrimoniali e finanziari relativi alla Società;

d) il bilancio annuale completo di ogni allegato tra cui la relazione dell’organo amministrativo contenente il conseguimento degli obiettivi individuati nel piano annuale e amministrativo e la verifica degli investimenti effettuati;

e) tutti gli atti necessari alla verifica anche sotto il profilo dell’efficacia, dell’efficienza ed economicità della gestione e dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione;

f) ogni informazione e documento relativo ad eventi straordinari, non previsti nelle relazioni e piani sopra indicati, che possa riflettersi sull’ordinario e regolare andamento gestionale della Società.

La Società ha l’obbligo di trasmettere la documentazione da sottoporre al socio che effettua il controllo analogo con congruo anticipo al fine di consentire un tempestivo ed approfondito esame. Il socio che effettua il controllo analogo potrà presentare eventuali osservazioni scritte ed esercitare le altre prerogative previste dalla legge e dal presente Statuto. L’Ente Locale verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai Bilanci e dai Piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo

periodo della società, così come da esso approvati, attuando in tal modo il controllo sull’attività della società. La società è tenuta a svolgere servizi pubblici rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di disciplinari (Contratti di servizio / convenzione di affidamento aventi contenuti determinati preventivamente dall’Ente Locale.

Il controllo si eserciterà, inoltre, negli altri modi previsti dalla legge e, specialmente, mediante la stipulazione di accordi, intese, protocolli e contratti di servizio, eseguendo ispezioni ed accessi. Per l’esercizio del controllo, l’Ente ha accesso, con le modalità di legge, agli atti della società.

L’Amministratore Unico e il Collegio Sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengono richiesti, al fine di consentire il completo controllo degli enti locali sui servizi da essi affidati alla società.

TITOLO IV

Articolo 27

Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l’organo amministrativo deve effettuare nel termine di trenta giorni gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

Articolo 28

Partecipazione – informazioni e disposizioni finali applicabili

La società governa il servizio gestione rifiuti sulla base di principi e regole che garantiscono la trasparenza degli atti, l’accesso pubblico alle

informazioni aziendali e i poteri della cittadinanza di osservazione e proposta di modifica in merito agli atti di gestione aziendale.

La società è tenuta a promuovere ogni possibile forma di partecipazione consultiva, propositiva e di controllo dei cittadini in ordine al funzionamento e all’erogazione. La società promuove, altresì, insieme alle scuole cittadine, corsi di alfabetizzazione ecologica per utenti e lavoratori del servizio idrico integrato.

Per i fini di cui al precedente comma, la Società:

a) deve assicurare che ai reclami degli utenti sia data risposta ai sensi di legge;

b) deve prendere in considerazione proposte presentate da associazioni, movimenti o gruppi di cittadini e di utenti;

c) deve curare i rapporti con le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, mediante incontri, visite guidate e predisposizione di materiale didattico, inerente la gestione dei propri servizi.

d) deve curare il necessario monitoraggio, previsto nel Piano di Intervento dell’A.R.O., teso alla verifica del funzionamento e corretta erogazione del servizio di cui al presente Statuto ai fini del rispetto dei criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità del servizio cui deve essere uniformato.

Per l’attuazione delle attività di cui ai commi precedenti verrà incluso nel bilancio preventivo apposito stanziamento.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali applicabili in materia.

Registrato a Termini Imerese il 25 luglio 2016 al n. 2815.

Copia su supporto informatico conforme all’originale documento

su supporto cartaceo ai sensi dell’articolo 22 commi 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo 82/2005 e successive modifiche, che si trasmette ad uso registro imprese.

Bollo assolto per via telematica ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

Castelbuono il 25 luglio 2016.

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